Dall'8 agosto 2026 entra pienamente in vigore in tutta l'Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1973, che disciplina l'impiego "a cascata" (uso in deroga rispetto all'autorizzazione all'immissione in commercio) di alcuni antimicrobici negli animali, sia destinati alla produzione di alimenti (DPA) sia non destinati (non DPA).
Il regolamento introduce condizioni più rigorose per l'utilizzo di antimicrobici considerati critici per la salute pubblica, tra cui cefalosporine di terza e quarta generazione, fluorochinoloni, polimixine, rifamicine, amfenicoli, echinocandine, amfotericina B e altre molecole. Per ciascuna categoria sono previste specifiche limitazioni, obblighi o requisiti, come l'esecuzione di test di identificazione del patogeno e di suscettibilità antimicrobica.

Il veterinario potrà iniziare il trattamento prima di disporre dei risultati di laboratorio solo quando le condizioni cliniche dell'animale lo rendano necessario, purché la scelta dell'antimicrobico sia supportata da elementi scientifici, dati epidemiologici e conoscenze sulla sensibilità dei patogeni presenti a livello aziendale, locale o regionale. Una volta disponibili gli esiti degli esami, la terapia dovrà essere rivalutata e, se necessario, modificata.
Le nuove norme sono state introdotte per limitare il rischio di sviluppo dell'antimicrobico-resistenza, garantendo che l'impiego in deroga degli antimicrobici più critici avvenga solo quando realmente necessario e con adeguate giustificazioni cliniche.
L'elenco delle sostanze interessate e le relative condizioni potranno essere aggiornati dalla Commissione europea in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e della situazione epidemiologica.
Lunedì, 3 agosto 2026/Italia/ https://www.anmvioggi.it/

