PSA Italia: aggiornamento al 3 ottobre 2024

Mercoledì, 2 ottobre 2024/Italia. Protocollo G1.2024.0037069 del 02/10/2024/https://storymaps.arcgis.com/

04-Ott-2024 (1 anni 6 mesi 10 giorni fa)

L'ordinanza Ministeriale n.5/2024 tratta le misure di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana (PSA), descrive le azioni necessarie in questo momento:

Misure Generali:

Regioni e Province Autonome:

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono applicare le misure tenendo conto della loro situazione epidemiologica, sotto la supervisione della struttura commissariale e del Ministero della Salute.

Contenimento della Circolazione Virale con Barriere:

Rafforzamento e costruzione di barriere autostradali per limitare il movimento dei cinghiali e prevenire la diffusione della PSA in aree indenni.

Le autorità locali e regionali forniscono supporto per l'implementazione delle misure.

Depopolamento nelle Zone Soggette a Restrizioni (II e III):

Sorveglianza sui cinghiali selvatici
1. Chiunque trovi cinghiali selvatici morti o moribondi deve segnalarlo subito alle Autorità Competenti Locali (ACL) senza toccare o spostare gli animali, salvo indicazioni contrarie.
2. Le regioni e le province autonome semplificano le modalità di segnalazione e promuovono campagne di sensibilizzazione per ridurre il rischio di diffusione della malattia.
3. Nelle zone soggette a restrizione, le regioni e province autonome, in coordinamento con la struttura commissariale, potenziano la ricerca di carcasse di cinghiali, specialmente nelle zone dove non sono ancora state trovate carcasse infette, seguendo il Piano nazionale di sorveglianza per il 2024.
4. Questa ricerca è mirata alle aree con alta densità di cinghiali, corsi d’acqua e valli, coinvolgendo personale dedicato, forze armate e associazioni locali.
5. Tutti i cinghiali trovati morti o abbattuti nelle zone di restrizione devono essere testati per la peste suina africana (PSA) e le carcasse smaltite secondo le normative vigenti.
6. In caso di avvistamenti di cinghiali moribondi, i Centri di Recupero Animali Selvatici devono contattare immediatamente l'ACL per l'abbattimento, test diagnostici e smaltimento delle carcasse.

Controllo sul territorio nazionale:

Se vengono trovati maiali non identificati, si provvede al loro sequestro, abbattimento e distruzione. Le regioni e le province autonome devono adottare azioni per impedire la proliferazione dei cinghiali nelle aree urbane, inclusa la gestione dei rifiuti e la prevenzione di alimentazioni volontarie da parte dei cittadini. Le autorità devono anche garantire una raccolta puntuale dei rifiuti nelle aree pubbliche, con particolare attenzione a quelle più esposte. Inoltre, possono essere identificate nuove aree a rischio dove applicare misure di restrizione, previa consultazione con le autorità sanitarie centrali.

Le regioni possono delegare compiti specifici a veterinari non ufficiali appositamente formati, e possono coinvolgere diverse forze, inclusi volontari, per l'esecuzione delle misure. Le regioni devono inoltre verificare che i soggetti incaricati abbiano le competenze e le infrastrutture necessarie.

Revisione delle zone soggette a restrizione: sorveglianza passiva e la presenza di aree a rischio.

Flusso informativo: tra regioni e autorità centrali, con particolare attenzione alla tempestiva registrazione di decessi e positività legate alla PSA. Viene specificato il processo per il campionamento e l'analisi di carcasse sospette, nonché la comunicazione dei risultati. Le regioni devono fornire dati sulle attività di controllo faunistico e garantire la corretta gestione dei cinghiali abbattuti.

Sistema di sanzioni: per chi viola le misure di controllo della peste suina africana (PSA), si richiama l'applicazione delle sanzioni penali per reati come l'interruzione di servizio pubblico (art. 340 c.p.), la diffusione di malattie animali (art. 500 c.p.), e l'inosservanza di provvedimenti dell'autorità (art. 650 c.p.). Sono punibili anche atti come l'uso illegale di foraggiamento attrattivo per i cinghiali (eccetto nei casi di prelievo selettivo o controllo), o qualsiasi danneggiamento, manomissione o intralcio alle operazioni di cattura e depopolamento dei cinghiali nelle zone di restrizione. Questi atti comportano anche responsabilità civili per i danni causati a terzi. Inoltre, rimangono in vigore le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022, in caso di violazione degli obblighi di segnalazione.

pdfORDINANZA_N.5_2024.pdf

Situazione aggiornata secondo il Bollettino Epidemiologico Nazionale:

psa ottobre 2024