Malattia d'Aujeszky: nuove direttive per gli spostamenti dei suini

Regione Veneto - nota prot. n. 140571 del 14/03/2023

23-Mar-2023 (3 anni 23 giorni fa)

Di conseguenza, le movimentazioni di suini da territori non indenni da MA verso il territorio della Regione del Veneto dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, ovvero:

  1. provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA non situati in un territorio indenne da infezione da MA e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina B della MA, effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (cfr. Tabella sotto riportata);
  2. oppure 3. provengono da stabilimenti non indenni e sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto per un periodo non inferiore a 30 giorni prima della loro introduzione nell’azienda di destino e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il gB della MA effettuata in due occasioni a un intervallo non inferiore a 30 giorni tra il prelievo di ciascun campione. Il campione per l’ultima prova deve essere prelevato nei 15 giorni precedenti la spedizione.
  3. nel caso di apertura di nuovi allevamenti, lo status di indenne da infezione da MA può essere concesso a uno stabilimento se:

campioni aujeszky