La nuova Legge di Sanità Animale (AHL Animal Health Law) e i suoi Obiettivi (II), pdf

Martedì,4 maggio 2021/Italia. https://www.anmvioggi.it/-https://eur-lex.europa.eu/

04-Giu-2021 (4 anni 11 mesi 2 giorni fa)

Dando seguito alla prima della serie di notizie sulla Nuova Legge di Sanità Animale Europea (AHL), esponiamo la nuova categorizzazione delle malattie animali elencate dal Reg UE 1629/2018 e che ora entrano in vigore:

Le categorie sono 4: A, B, C, D ed E. Il regolamento completo si trova alla fine della notizia.

Categoria A:malattie elencate che non si manifestano normalmente nell'Unione e che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione e per le quali si applicano :

Categoria B: malattie elencate che devono essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarle in tutta l'Unione per le quali si applicano:

Per tali malattie elencate si applicano anche le misure di cui alle lettere d) ed e), se del caso.

Categoria C: malattie elencate rilevanti per alcuni Stati membri e rispetto alle quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata e per cui si applica :

per tali malattie elencate si applicano anche le misure di cui alle lettere d)
ed e), se del caso.

Categoria D: le malattie per le quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione
a causa del loro ingresso nell'Unione o i movimenti tra Stati membri e quindi
soggette alle seguenti misure:

Le malattie elencate di cui alle lettere a), b) e c) sono anch'esse considerate malattie elencate ai sensi della presente lettera; ciò vale anche per le malattie elencate di cui alla lettera e) quando il rischio presentato
dalla malattia in questione può essere attenuato in maniera efficace e proporzionale da misure relative ai movimenti di animali e prodotti.

Categoria E: malattie elencate per le quali vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione per le quali si applica quanto di seguito:

Le malattie elencate di cui alle lettere a), b) e c) sono considerate malattie elencate anche ai sensi della presente lettera.

Estratto dell'allegato Reg 1882/2018

elenco
pdfReg 1882-2018.pdf