Martedì,4 maggio 2021/Italia. https://www.anmvioggi.it/-https://eur-lex.europa.eu/
04-Giu-2021 (4 anni 10 mesi 11 giorni fa)Dando seguito alla prima della serie di notizie sulla Nuova Legge di Sanità Animale Europea (AHL), esponiamo la nuova categorizzazione delle malattie animali elencate dal Reg UE 1629/2018 e che ora entrano in vigore:
Le categorie sono 4: A, B, C, D ed E. Il regolamento completo si trova alla fine della notizia.
Categoria A:malattie elencate che non si manifestano normalmente nell'Unione e che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione e per le quali si applicano :
Categoria B: malattie elencate che devono essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarle in tutta l'Unione per le quali si applicano:
Per tali malattie elencate si applicano anche le misure di cui alle lettere d) ed e), se del caso.
Categoria C: malattie elencate rilevanti per alcuni Stati membri e rispetto alle quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata e per cui si applica :
per tali malattie elencate si applicano anche le misure di cui alle lettere d)
ed e), se del caso.
Categoria D: le malattie per le quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione
a causa del loro ingresso nell'Unione o i movimenti tra Stati membri e quindi
soggette alle seguenti misure:
Le malattie elencate di cui alle lettere a), b) e c) sono anch'esse considerate malattie elencate ai sensi della presente lettera; ciò vale anche per le malattie elencate di cui alla lettera e) quando il rischio presentato
dalla malattia in questione può essere attenuato in maniera efficace e proporzionale da misure relative ai movimenti di animali e prodotti.
Categoria E: malattie elencate per le quali vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione per le quali si applica quanto di seguito:
Le malattie elencate di cui alle lettere a), b) e c) sono considerate malattie elencate anche ai sensi della presente lettera.
Estratto dell'allegato Reg 1882/2018